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LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER): CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro, con nota N. 20137 del 2 novembre 2016 e nota N. 21180 del 15 novembre 2016, interviene in merito all'applicazione delle nuove disposizioni in materia di lavoro accessorio introdotte dal D.Lgs. n. 185/2016, con particolare riferimento alla nuova comunicazione obbligatoria da inviare alle direzioni territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed al relativo regime sanzionatorio.

 

Le precisazioni del Ministero sono le seguenti:

  1. la sede della DTL competente a ricevere la comunicazione è quella in base a dove si svolge la prestazione.

  2. ferma restando la necessità di indicare puntualmente i giorni, gli orari di svolgimento delle singole prestazioni, è possibile CON UN'UNICA COMUNICAZIONE elencare le prestazioni svolte:

  • in più giornate dallo stesso lavoratore

  • dal lavoratore nella stessa giornata ma con orario spezzato

  • da più lavoratori

  1. Le variazioni e/o modifiche devono essere gestite nel seguente modo:

  • la variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima dell'attività a cui si riferiscono

  1. Ogni mancata comunicazione di variazione entro i termini dei 60 minuti prima comporta una violazione art 49 comma 3 dlgs81/2015 e quindi vi è l'applicazione della relativa sanzione

  2. Se non è stata effettuata ne la comunicazione all'Inps ne la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro, si provvederà con la constatazione della maxi sanzione per lavoro nero.

  3. I soggetti che pur in possesso di P.Iva non sono imprenditori (P.A., Onlus, Associazioni, sindacati ecc.) sono tenuti alla sola comunicazione all'INPS e non di comunicazione alla DTL.

  4. Se la prestazione è svolta in luoghi sempre diversi di consegna o prelievo di merci/oggetti presso clienti/fornitori del committente, in un ottica di semplificazione la sede di svolgimento dell'attività lavorativa sarà la sede della ditta committente.

NUOVA MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEI VOUCHER DALL'8 OTTOBRE 2016

NUOVA MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEI VOUCHER DALL'8 OTTOBRE 2016

Il Decreto Legislativo nr. 185/2016 correttivo del Jobs Act, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7/10/2016 e in vigore da sabato 8 ottobre 2016 ha introdotto importanti novità nell'utilizzo del lavoro accessorio: VOUCHER.

Tutti gli imprenditori e i professionisti che utilizzano i VOUCHER dovrenno inviare almeno 60 minuti prima l'inzio di ciascuna prestazione, un SMS o un messaggio di posta elettronica all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il mancato adempimento di tale obbligo, prevede l'applicazione di una sanzione amminisrativa da 400 a 2.400€, per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA:

  1. i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore
  2. il luogo dove avverrà la prestazione di lavoro
  3. il giorno, l'ora di inzio della prestazione e l'ora di fine della prestazione lavorativa

La comunicazione dovrà essere inviata o via SMS al numero 3399942256 oppure via e-mail  almeno 60 minuti prima l'inizio della prestazione lavorativa.

Gli uffici di Verbania e Domodossola rimangono a disposizione per qualsiasi informazione ulteriore.

   

Riforma dell'Anpal e dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2016, i due Decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono emanati i Regolamenti di approvazione degli Statuti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Entrambi i Regolamenti sono entrati in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, cioè a partire dal 22 giugno 2016.
Il primo - D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016 - regola, in 16 articoli, lo Statuto dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Nell'ordine, il testo reca indicazione su: Fini istituzionali, Poteri istituzionali di vigilanza, Organizzazione e funzionamento, Organi, Attribuzioni del presidente, Attribuzioni del consiglio di amministrazione, Attribuzioni del consiglio di vigilanza, Attribuzioni e funzionamento del collegio dei revisori, Attribuzioni del direttore generale, Dirigenza, Organismo indipendente di valutazione della performance e Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, Principi generali di organizzazione e di funzionamento, Bilancio dell'ANPAL, Mezzi finanziari dell'ANPAL, Modifiche allo statuto.
Il secondo - D.P.R. n. 109 del 26 maggio 2016 - definisce, in 13 articoli, lo Statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nell'ordine, sono regolati: Ispettorato nazionale del lavoro, Fini istituzionali, Organi, Competenze del direttore, Competenze e funzionamento del Consiglio di amministrazione, Competenze e funzionamento del collegio dei revisori, Dirigenza, Organismo indipendente di valutazione della performance e Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, Convenzione con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Poteri ministeriali di vigilanza, Mezzi finanziari, Bilancio dell'Ispettorato, Personale.

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